CONDIZIONI GENERALI INTEGRATIVE DI FORNITURA B2B

Semplificazione Aziendale S.r.l.
Via Giulini, 7 – 22100 Como (CO)
P. IVA / C.F. 04259740134
PEC: semplificazioneaziendale@pec-mail.it

Versione CGI-2026.03
In vigore dal 1 ottobre 2026

Le presenti Condizioni Generali Integrative di Fornitura, di seguito anche “Condizioni Integrative” o “CGI”, disciplinano e integrano i rapporti contrattuali intercorrenti tra Semplificazione Aziendale S.r.l., di seguito “Fornitore”, e i propri Clienti professionali.

Le presenti condizioni sono destinate esclusivamente a soggetti che acquistano i servizi nell’ambito della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale e non disciplinano rapporti con consumatori.

Esse costituiscono parte integrante dei contratti che le richiamano espressamente.

1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Condizioni Integrative:

Fornitore: Semplificazione Aziendale S.r.l.

Cliente: il soggetto indicato nel contratto, nella Scheda Servizi, nell’offerta o nell’ordine accettato.

Contratto: il documento B2B sottoscritto tra Fornitore e Cliente, comprensivo della Scheda Servizi e delle relative approvazioni.

Scheda Servizi: la parte del Contratto nella quale vengono definiti servizi acquistati, attività incluse, output, modalità, durata, prezzo, termini di pagamento e condizioni specifiche.

Allegati: offerte, preventivi, calendari, ordini di lavoro, NDA, accordi privacy, documentazione tecnica o ulteriori documenti espressamente richiamati e accettati dalle Parti.

Servizi: qualsiasi attività di consulenza, formazione, analisi, assessment, affiancamento operativo, organizzazione aziendale, mappatura dei processi, sviluppo di strumenti gestionali, automazione, digitalizzazione, supporto commerciale o organizzativo e altra prestazione indicata nel Contratto.

Output o Deliverable: documenti, analisi, manuali, mappe, procedure, presentazioni, file, modelli, dashboard, report, configurazioni o altri risultati materiali eventualmente previsti dall’incarico.

Giorno lavorativo: qualsiasi giorno dal lunedì al venerdì, esclusi festività nazionali e giorni di chiusura previamente comunicati dal Fornitore.

2. RAPPORTO CON IL CONTRATTO PRINCIPALE

2.1 Funzione integrativa — Le presenti CGI integrano il Contratto e disciplinano gli aspetti operativi, organizzativi ed economici non specificamente regolati nello stesso. Non modificano le condizioni particolari espressamente negoziate dalle Parti.

2.2 Ordine di prevalenza — In caso di contrasto tra documenti contrattuali, prevalgono nell’ordine: 1) condizioni specificamente indicate nella Scheda Servizi; 2) deroghe e condizioni personalizzate sottoscritte dalle Parti; 3) allegati sottoscritti dalle Parti; 4) Condizioni Generali contenute nel Contratto; 5) presenti Condizioni Generali Integrative. Una disposizione contenuta nelle presenti CGI non può pertanto modificare una diversa condizione espressamente pattuita nel Contratto.

2.3 Conoscibilità — Prima della sottoscrizione del Contratto il Cliente è messo nella condizione di consultare, scaricare e conservare le CGI mediante l’indirizzo: https://semplificazioneaziendale.com/condizionigenerali. La sottoscrizione del Contratto contenente il relativo richiamo comporta l’accettazione della versione identificata nel Contratto.

2.4 Versione applicabile — Al rapporto si applica esclusivamente la versione delle CGI indicata nel Contratto o vigente alla data di sottoscrizione qualora il Contratto la identifichi mediante data e codice versione. Eventuali versioni successive non modificano i rapporti già conclusi, salvo espressa accettazione scritta delle Parti. Il Fornitore conserva le versioni precedenti delle CGI ai fini della ricostruzione dei rapporti contrattuali.

3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E POTERI DI RAPPRESENTANZA

3.1 Conclusione — Il rapporto si perfeziona con la sottoscrizione del Contratto da parte delle Parti o mediante altra modalità di accettazione espressamente prevista nello stesso. L’avvio operativo può essere subordinato: al pagamento dell’importo iniziale concordato; alla ricezione delle informazioni necessarie; alla disponibilità delle persone coinvolte; alla sottoscrizione di eventuali documenti indispensabili all’esecuzione.

3.2 Poteri del firmatario — Il soggetto che sottoscrive il Contratto per conto del Cliente dichiara di disporre dei poteri necessari a impegnarlo. Il Fornitore può richiedere visure camerali, procure, deleghe o altra documentazione idonea a verificare tali poteri.

3.3 Referenti — Il Cliente individua uno o più referenti operativi. Salvo espressa delega, il referente operativo può gestire l’esecuzione dell’incarico ma non modificare autonomamente prezzo, perimetro o altre condizioni economiche. Il Cliente comunica tempestivamente eventuali variazioni dei referenti o delle rispettive autorizzazioni.

4. OGGETTO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI

4.1 Perimetro — Il Fornitore è tenuto esclusivamente alle attività indicate nel Contratto e nei relativi allegati. Attività non comprese nel perimetro iniziale costituiscono variazioni o servizi aggiuntivi.

4.2 Modalità di esecuzione — Il Fornitore organizza autonomamente modalità, strumenti e risorse necessarie all’esecuzione, nel rispetto degli obiettivi e delle condizioni concordate. Le prestazioni possono essere svolte: presso il Cliente; presso sedi del Fornitore; da remoto; mediante modalità mista; tramite strumenti digitali e piattaforme collaborative.

4.3 Collaboratori e specialisti — Il Fornitore può avvalersi di propri dipendenti, collaboratori, consulenti o specialisti, mantenendo il coordinamento dell’attività e assicurando adeguati obblighi di riservatezza. L’individuazione di uno specifico professionista non costituisce elemento essenziale dell’incarico salvo espressa previsione contraria.

4.4 Affiancamento operativo e temporary management — Qualora l’incarico comprenda coordinamento operativo, project management, temporary management o affiancamento alla direzione, le decisioni societarie e imprenditoriali rimangono di competenza del Cliente salvo attribuzione formale e scritta di specifici poteri. Il Fornitore non assume, per il solo fatto dell’affiancamento, funzioni proprie degli organi societari del Cliente.

4.5 Assessment, test e strumenti organizzativi — Test, questionari, assessment, Mappe di Autonomia Operativa, scoring, benchmark e altri strumenti sviluppati o utilizzati dal Fornitore hanno finalità organizzative, formative e consulenziali. Non costituiscono certificazioni, revisioni contabili, audit legali, verifiche di conformità normativa né attestazioni aventi valore pubblico, salvo che ciò sia espressamente previsto dall’incarico e svolto da soggetti abilitati.

4.6 Attività commerciali e marketing B2B — Quando il servizio comprende supporto commerciale, sviluppo B2B, analisi di prospect, outreach, automazioni, gestione di strumenti commerciali o attività similari, il Fornitore non garantisce un numero predeterminato di contatti, appuntamenti, opportunità, contratti o ricavi, salvo specifica garanzia scritta. Il Cliente rimane responsabile: delle condizioni commerciali applicate; delle offerte formulate; della capacità produttiva necessaria a soddisfare eventuali ordini; della veridicità delle informazioni relative ai propri prodotti e servizi; delle decisioni di accettazione o rifiuto dei clienti acquisiti.

4.7 Formazione finanziata o agevolata — Quando l’attività è collegata a fondi, contributi, bandi o altri strumenti di finanziamento, l’ottenimento, il riconoscimento o il rimborso delle somme da parte di soggetti terzi non è garantito dal Fornitore salvo specifico incarico scritto. Eventuali obblighi documentali, registri, rendicontazioni o procedure ulteriori devono risultare espressamente dal perimetro dell’incarico.

5. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE DEL CLIENTE

5.1 Informazioni e risorse — Il Cliente mette tempestivamente a disposizione del Fornitore quanto necessario allo svolgimento delle attività, inclusi, quando richiesti: informazioni; dati; documenti; accessi; account; personale; locali; attrezzature; decisioni; autorizzazioni.

5.2 Attendibilità delle informazioni — Il Fornitore può fare affidamento sulle informazioni ricevute dal Cliente senza essere tenuto a verificarne autonomamente la correttezza, salvo che tale verifica costituisca specificamente oggetto dell’incarico. Il Cliente è responsabile della completezza, correttezza e liceità di dati e documenti forniti.

5.3 Ritardo del Cliente — La mancata collaborazione, l’invio tardivo delle informazioni, l’indisponibilità delle persone coinvolte o qualsiasi impedimento imputabile al Cliente può comportare lo slittamento delle attività senza responsabilità del Fornitore. Gli obblighi economici già maturati e le relative scadenze non vengono automaticamente sospesi a causa del ritardo del Cliente.

5.4 Solleciti — Quando l’esecuzione richiede una risposta del Cliente, il Fornitore può richiederla per iscritto indicando un termine ragionevole. La reiterata mancata risposta può essere considerata mancata collaborazione ai sensi del Contratto.

5.5 Sicurezza presso il Cliente — Il Cliente garantisce condizioni adeguate di accesso e sicurezza nei locali nei quali vengono svolte attività in presenza e comunica preventivamente eventuali procedure o rischi specifici. Il Fornitore può interrompere o non iniziare un’attività quando sussistano condizioni ragionevolmente considerate non sicure.

6. CALENDARIO, RINVII E CANCELLAZIONI

6.1 Programmazione — Le date possono essere concordate mediante Contratto, calendario, e-mail, PEC o altro documento scritto. Una data confermata costituisce impegno organizzativo per entrambe le Parti.

6.2 Richiesta di rinvio del Cliente — Si applicano le condizioni previste dal Contratto. Salvo diversa pattuizione: almeno 5 giorni lavorativi di preavviso: rinvio senza costi; da 2 a 4 giorni lavorativi: 50% del valore della sessione; meno di 2 giorni lavorativi, mancata presenza o impossibilità di eseguire l’attività imputabile al Cliente: 100%.

6.3 Calcolo del valore della sessione — Quando il Contratto non attribuisce un valore economico alla singola sessione, esso può essere determinato sulla base: 1) del valore specificamente attribuibile all’attività; 2) delle ore o giornate previste; 3) in subordine, della quota proporzionale del corrispettivo relativo alla fase di progetto interessata.

6.4 Rinvii ripetuti — Il rinvio non determina automaticamente la proroga della durata complessiva del Contratto. Qualora continui rinvii del Cliente rendano impossibile completare il servizio entro la scadenza, si applicano le disposizioni relative ai servizi non fruiti per causa imputabile al Cliente.

6.5 Rinvio del Fornitore — In caso di necessità del Fornitore viene proposta una nuova data in tempi ragionevoli. Il rinvio non comporta diritto a penali o risarcimenti salvo dolo, colpa grave o diversa disposizione inderogabile.

7. CORRISPETTIVI, SPESE E FATTURAZIONE

7.1 Corrispettivo — Il corrispettivo è quello indicato nella Scheda Servizi, nel preventivo o nell’altro documento contrattuale applicabile. Gli importi sono al netto dell’IVA salvo diversa indicazione.

7.2 Scadenze — I pagamenti devono essere effettuati nei termini specificamente pattuiti. Quando il Contratto prevede un numero di giorni “data fattura”, la scadenza viene determinata sulla base della data del relativo documento fiscale. Una rateizzazione costituisce modalità di pagamento del corrispettivo e non modifica il valore complessivamente pattuito per l’incarico.

7.3 Pagamenti parziali — L’eventuale pagamento parziale di una fattura o rata non costituisce saldo né rinuncia del Fornitore al credito residuo. I pagamenti vengono imputati secondo la disciplina applicabile e, ove consentito, prioritariamente a spese e interessi maturati e successivamente al capitale.

7.4 Spese — Trasferte, pedaggi, parcheggi, vitto, alloggio, servizi esterni, licenze o altre spese sono disciplinati dal Contratto. Quando una spesa non prevista diviene necessaria a seguito di una modifica richiesta dal Cliente, il Fornitore ne comunica preventivamente l’impatto quando ragionevolmente possibile.

7.5 Ordini interni e procedure amministrative del Cliente — La necessità del Cliente di emettere ordini interni, codici acquisto, autorizzazioni amministrative, registrazioni presso portali fornitori o altre formalità interne non modifica le scadenze contrattualmente pattuite salvo accordo scritto. Il Cliente comunica tali necessità prima della sottoscrizione o comunque con tempestività.

8. RITARDI DI PAGAMENTO, SOSPENSIONE E RECUPERO DEL CREDITO

8.1 Mora — In caso di ritardo si applicano gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002, salvo diversa valida pattuizione. Sono inoltre dovuti gli importi e i costi di recupero previsti dalla normativa applicabile.

8.2 Sospensione — In presenza di somme scadute il Fornitore può sospendere, previa comunicazione scritta, tutte o parte delle attività relative al Cliente. La sospensione per mancato pagamento non costituisce inadempimento del Fornitore.

8.3 Effetti della sospensione — Il calendario viene riprogrammato in funzione delle nuove disponibilità del Fornitore dopo il pagamento. Il Cliente non può pretendere il mantenimento delle date originariamente riservate. Sono fatti salvi gli importi già maturati e gli eventuali effetti economici derivanti dalle attività o giornate già programmate.

8.4 Decadenza dalla rateizzazione — Qualora il mancato pagamento, anche parziale, si protragga per oltre 7 giorni di calendario rispetto alla scadenza pattuita, il Fornitore può dichiarare per iscritto il Cliente decaduto dall’eventuale beneficio della rateizzazione, nei limiti consentiti dalla legge. In tal caso diventano immediatamente esigibili le somme già maturate, le rate relative ad attività già svolte, messe a disposizione o definitivamente programmate e gli ulteriori importi dovuti in applicazione del Contratto. Rimangono applicabili le disposizioni sul recesso, sulla cancellazione e sulla risoluzione.

8.5 Recupero del credito — Il Fornitore può affidare il recupero del credito ad avvocati, società specializzate o altri professionisti autorizzati, comunicando le informazioni strettamente necessarie alla gestione della pratica nel rispetto della normativa applicabile. Sono fatti salvi: interessi moratori; importo forfettario previsto dalla normativa; costi ragionevolmente sostenuti per il recupero; eventuale maggior danno dimostrabile.

8.6 Contestazioni — Una contestazione relativa a una specifica attività non sospende automaticamente il pagamento: delle attività non contestate; delle sessioni regolarmente eseguite; delle somme precedentemente maturate; delle spese; delle ulteriori prestazioni non direttamente coinvolte.

8.7 Compensazione — Il Cliente non può compensare unilateralmente le somme dovute al Fornitore con propri presunti crediti salvo che questi siano riconosciuti per iscritto dal Fornitore o definitivamente accertati.

9. MONTE ORE, ATTIVITÀ AGGIUNTIVE E VARIAZIONI

9.1 Servizi a ore — Quando il servizio è acquistato a monte ore, possono essere conteggiate tutte le attività professionali pertinenti all’incarico, comprese: riunioni; analisi; preparazione; ricerca; elaborazione dei dati; redazione e revisione di documenti; configurazione di strumenti; comunicazioni operative rilevanti; incontri con personale o soggetti terzi; attività successive all’incontro necessarie alla produzione degli output. Salvo diversa previsione, l’unità minima di conteggio è di 30 minuti.

9.2 Servizi a prezzo fisso — Il prezzo fisso remunera il perimetro concordato e non un numero illimitato di attività, incontri, modifiche o revisioni. Eventuali indicazioni di ore o giornate utilizzate per la pianificazione costituiscono stima organizzativa salvo espressa qualificazione come monte ore.

9.3 Variazione del perimetro — Costituiscono, a titolo esemplificativo, variazione: nuovi obiettivi; nuove aree aziendali; aumento delle sedi; aumento significativo dei partecipanti; nuovi deliverable; nuove analisi; revisioni ulteriori; modifiche sostanziali di documenti già approvati; richieste successive alla chiusura della relativa fase; attività determinate da dati incompleti o modificati dal Cliente.

9.4 Autorizzazione — Le variazioni economiche devono essere approvate per iscritto dal Cliente o da un suo referente autorizzato. Sono valide le approvazioni risultanti da: preventivo; ordine di variazione; documento firmato; PEC; e-mail contenente un’accettazione espressa. Il silenzio non costituisce approvazione di un nuovo costo.

10. CONSEGNA, VERIFICA E ACCETTAZIONE DEGLI OUTPUT

10.1 Modalità di consegna — Un’attività o un deliverable può essere considerato consegnato quando: inviato tramite e-mail o PEC; condiviso mediante link; inserito in una piattaforma accessibile al Cliente; consegnato durante un incontro; presentato nel corso di una sessione; allegato a un report o verbale.

10.2 Termine di verifica — Il Cliente verifica quanto ricevuto e comunica eventuali difformità oggettive entro 7 giorni lavorativi dalla consegna.

10.3 Contenuto della contestazione — La contestazione deve indicare in maniera sufficientemente specifica: documento o attività interessata; prestazione contrattualmente prevista; difformità rilevata; elementi sui quali la contestazione si basa. Una generica insoddisfazione relativa a risultati non garantiti non costituisce difformità della prestazione.

10.4 Mancata contestazione — In assenza di contestazioni specifiche entro il termine indicato, i deliverable e le attività verificabili si considerano accettati, fatti salvi eventuali elementi non ragionevolmente rilevabili entro tale termine e le disposizioni inderogabili di legge.

10.5 Correzione — Quando la contestazione è fondata, il Fornitore dispone di un termine ragionevole per correggere la difformità. Il Cliente deve consentire al Fornitore di porvi rimedio prima di affidare l’intervento a soggetti terzi pretendendone il relativo costo.

10.6 Prova dell’attività — Registri presenze, verbali, report, timesheet, calendari, e-mail, documenti consegnati, log delle piattaforme, file prodotti e ulteriori evidenze possono essere utilizzati dalle Parti per ricostruire le attività effettivamente svolte, ferma restando la disciplina legale in materia di prova.

11. DURATA, SCADENZA, RECESSO E RISOLUZIONE

11.1 Durata — Si applica la durata prevista dal Contratto. In assenza di indicazione, valgono le condizioni generali contenute nello stesso.

11.2 Servizi non fruiti — I servizi non fruiti entro la scadenza per ritardi, indisponibilità, rinvii o altre cause imputabili al Cliente si considerano scaduti secondo quanto previsto dal Contratto. Il Fornitore può concedere una proroga, che deve risultare per iscritto.

11.3 Recesso del Cliente — Il Cliente può recedere nelle modalità indicate dal Contratto. Rimangono dovuti gli importi previsti dal Contratto, comprese: attività già svolte; spese sostenute o non annullabili; sessioni soggette a cancellazione; indennità di cancellazione prevista dal Contratto.

11.4 Indennità sul residuo — Quando il Contratto prevede, in caso di recesso del Cliente, un’indennità pari al 30% del valore residuo non ancora maturato, essa compensa l’attività organizzativa, la disponibilità professionale riservata, la programmazione effettuata e la conseguente limitazione della capacità del Fornitore di accettare altri incarichi. Tale importo non determina duplicazione rispetto alle somme già maturate.

11.5 Risoluzione per inadempimento — Resta applicabile la clausola risolutiva espressa contenuta nel Contratto. Possono in particolare rilevare: mancato pagamento; reiterata mancata collaborazione; violazioni della proprietà intellettuale; violazioni della riservatezza; utilizzo illecito dei materiali; violazione degli obblighi di non sollecitazione; situazioni di insolvenza rilevanti nei limiti previsti dalla legge.

11.6 Conseguenze — La cessazione del Contratto non elimina gli obblighi già maturati. Continuano inoltre a produrre effetti, per quanto applicabili, le clausole relative a: pagamenti; proprietà intellettuale; riservatezza; protezione dei dati; responsabilità; non sollecitazione; recupero del credito; legge applicabile e foro competente.

12. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MATERIALI

12.1 Titolarità — Rimangono di proprietà esclusiva del Fornitore, salvo diversa cessione espressa: metodologie; know-how; modelli; framework; test; questionari; sistemi di scoring; procedure; checklist; template; slide; dispense; strumenti; file; formule; automazioni; strutture di database; prompt; configurazioni; materiali didattici; documentazione metodologica; altri contenuti proprietari. Ciò vale anche quando tali elementi vengono personalizzati nell’ambito dell’incarico, fatta salva la titolarità delle informazioni e dei materiali originariamente appartenenti al Cliente.

12.2 Licenza — Dopo l’integrale pagamento del relativo corrispettivo, il Cliente dispone di una licenza non esclusiva, non trasferibile e destinata all’uso interno aziendale dei materiali consegnati, salvo accordo diverso.

12.3 Divieti — Senza autorizzazione scritta è vietato: vendere i materiali; concederli in licenza; pubblicarli; diffonderli sistematicamente a soggetti terzi; utilizzarli per erogare consulenza o formazione a terzi; rimuovere indicazioni di titolarità; presentare metodi proprietari del Fornitore come propri; creare prodotti commerciali derivati sostanzialmente coincidenti con quelli del Fornitore.

12.4 Sistemi di intelligenza artificiale — Il Cliente non può caricare materiali proprietari o riservati del Fornitore all’interno di servizi pubblici o sistemi di intelligenza artificiale di terzi in modalità che ne consenta l’utilizzo incompatibile con gli obblighi di riservatezza o con i diritti di proprietà intellettuale del Fornitore.

12.5 Registrazioni — È vietata la registrazione audio o video di sessioni formative, consulenziali o incontri senza autorizzazione preventiva del Fornitore e delle altre persone interessate.

13. STRUMENTI DIGITALI, SOFTWARE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

13.1 Strumenti di supporto — Il Fornitore può utilizzare strumenti digitali, software, servizi cloud, strumenti di analisi, sistemi di automazione e soluzioni di intelligenza artificiale come supporto alle proprie attività professionali. Il Fornitore mantiene il controllo professionale sull’erogazione del servizio.

13.2 Servizi di terzi — Quando un’attività dipende da piattaforme o servizi forniti da terzi, il loro funzionamento è soggetto anche alle rispettive condizioni tecniche e contrattuali. Il Fornitore non garantisce continuità assoluta di servizi sui quali non esercita controllo diretto.

13.3 Modifiche delle piattaforme — Aggiornamenti, variazioni commerciali, modifiche alle API, limitazioni, sospensioni o cessazioni di strumenti di terzi possono richiedere modifiche tecniche al progetto. Quando tali modifiche determinano attività aggiuntive rilevanti, le Parti concordano l’eventuale adeguamento dell’incarico.

13.4 Output generati con strumenti automatizzati — L’utilizzo di sistemi automatizzati o di intelligenza artificiale non trasforma l’incarico in una garanzia di accuratezza assoluta degli output prodotti. Quando l’output è destinato a decisioni aziendali rilevanti deve essere valutato nell’ambito del normale processo decisionale del Cliente.

13.5 Account e licenze — Salvo diversa pattuizione, licenze, account e abbonamenti intestati al Cliente rimangono di sua proprietà e responsabilità. Il Cliente è responsabile dei costi ricorrenti successivi alla conclusione dell’incarico quando chiaramente riferiti ai propri account o strumenti.

13.6 Informativa sull’uso di strumenti di intelligenza artificiale (art. 13 L. 132/2025) — Ai sensi dell’art. 13 della Legge 23 settembre 2025, n. 132, il Fornitore informa il Cliente che, nell’erogazione dei Servizi, può avvalersi dei seguenti sistemi di intelligenza artificiale, esclusivamente per attività strumentali e di supporto: a) Claude (Anthropic), per l’organizzazione e la sintesi di appunti e materiali raccolti nel corso di colloqui e sopralluoghi, l’elaborazione di dati e informazioni forniti dal Cliente e la strutturazione di bozze di documenti, report, presentazioni e materiali formativi; b) ChatGPT (OpenAI), per ricerche preliminari, bozze di testi ed elaborazione di rappresentazioni grafiche o riassuntive; c) Fathom (Fathom Video Inc.), per la registrazione, la trascrizione e la sintesi delle riunioni in videoconferenza, di cui i partecipanti sono informati all’inizio della riunione. Gli output prodotti con l’ausilio di tali sistemi sono, di norma, verificati, integrati e validati dal consulente del Fornitore prima di essere consegnati al Cliente. Il lavoro intellettuale del consulente resta prevalente: analisi, valutazioni professionali, raccomandazioni operative e conclusioni sono del consulente, che utilizza gli strumenti di intelligenza artificiale mai in sostituzione del proprio giudizio professionale, e la responsabilità dei Servizi resi resta in ogni caso in capo al Fornitore. L’aggiunta o la sostituzione di sistemi di intelligenza artificiale è comunicata al Cliente con le modalità previste dall’Allegato 1, punto 6.

13.7 Dati del Cliente e addestramento dei modelli — Il Fornitore non inserisce dati personali o informazioni riservate del Cliente in sistemi di intelligenza artificiale che li utilizzino per addestrare o migliorare i propri modelli, e utilizza i sistemi indicati all’art. 13.6 con impostazioni che escludono tale utilizzo. Il Fornitore limita i dati inseriti a quanto necessario all’attività e, ove possibile, li anonimizza o pseudonimizza. I fornitori dei sistemi che trattano dati personali per conto del Cliente operano quali sub-responsabili del trattamento secondo quanto previsto dall’Allegato 1. Restano ferme le disposizioni dell’art. 14.

13.8 Esclusione su richiesta del Cliente — Il Cliente può chiedere per iscritto che su attività, documenti o informazioni specifiche non vengano utilizzati sistemi di intelligenza artificiale, o che determinate riunioni non vengano registrate. Il Fornitore conferma per iscritto l’accoglimento della richiesta e, quando l’esclusione comporta un impegno di tempo maggiore rispetto a quanto previsto, ne comunica preventivamente l’impatto; l’eventuale adeguamento del corrispettivo segue la disciplina delle variazioni di cui all’art. 9.

13.9 Trasparenza nei documenti — I documenti consegnati al Cliente ed elaborati con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale riportano, di norma, la dicitura: «Documento elaborato da Semplificazione Aziendale con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale; analisi, verifiche e conclusioni sono del consulente.» Il Cliente prende atto che alcuni fornitori di sistemi di intelligenza artificiale applicano ai contenuti generati marcature tecniche non visibili o metadati di provenienza, in adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa europea in materia di intelligenza artificiale. Il Fornitore non adotta accorgimenti volti a rimuovere tali marcature.

14. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

14.1 Informazioni riservate — Le Parti mantengono riservate le informazioni non pubbliche ricevute nell’ambito del rapporto, incluse informazioni: economiche; commerciali; tecniche; produttive; organizzative; strategiche; relative a personale, clienti e fornitori.

14.2 Utilizzo — Le informazioni riservate vengono utilizzate esclusivamente per le finalità connesse al rapporto. Possono essere comunicate a dipendenti, collaboratori e consulenti che ne abbiano necessità e siano soggetti ad adeguati obblighi di riservatezza.

14.3 Esclusioni — Non sono considerate riservate informazioni: già legittimamente note; pubblicamente disponibili; ottenute legittimamente da terzi; sviluppate autonomamente; la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o ordine dell’autorità.

14.4 Durata — L’obbligo di riservatezza opera per il periodo previsto dal Contratto. Segreti commerciali e know-how riservato continuano a essere protetti finché mantengono tale caratteristica.

14.5 Dati personali — Per i dati trattati dalle Parti per proprie finalità amministrative e contrattuali, ciascuna opera secondo il ruolo previsto dalla normativa applicabile. Quando il Fornitore tratta dati personali per conto del Cliente, le Parti stipulano, ove necessario, un accordo conforme all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. In caso di contrasto tra le presenti CGI e un accordo specifico sul trattamento dei dati, prevale quest’ultimo per le materie di propria competenza.

14.6 Dati non necessari — Il Cliente evita di fornire dati personali non necessari all’incarico e, in particolare, categorie particolari di dati personali quando non espressamente richieste e adeguatamente disciplinate.

14.7 Nomina a Responsabile del Trattamento — Quando, nell’esecuzione dei Servizi, il Fornitore tratta dati personali di dipendenti, collaboratori o altre persone fisiche operanti presso il Cliente per conto e secondo le istruzioni del Cliente (a titolo esemplificativo: colloqui conoscitivi, rilevazione di ruoli e mansioni, predisposizione di organigrammi, mappature di processo, valutazioni organizzative), il Fornitore agisce quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. I termini di tale nomina, comprensivi di oggetto, durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati e di interessati, obblighi del Responsabile, gestione dei sub-responsabili e modalità di restituzione o cancellazione dei dati a fine incarico, sono riportati integralmente nell’Allegato 1 alle presenti CGI, che ne costituisce parte integrante. La firma del Contratto che richiama le presenti CGI vale quale accettazione dell’Allegato 1, senza necessità di sottoscrizione separata.

15. PERSONALE, COLLABORATORI E NON SOLLECITAZIONE

15.1 Organizzazione — Il personale del Fornitore rimane sottoposto esclusivamente all’organizzazione e coordinamento del Fornitore. Il Cliente può formulare richieste operative connesse all’incarico ma non instaurare un rapporto gerarchico diretto.

15.2 Sostituzioni — Il Fornitore può sostituire collaboratori o professionisti mantenendo un livello di competenza adeguato rispetto all’incarico.

15.3 Non sollecitazione — Per 12 mesi dalla cessazione del Contratto, il Cliente si impegna a non assumere, ingaggiare direttamente o instaurare rapporti professionali autonomi con dipendenti o collaboratori del Fornitore conosciuti attraverso l’incarico senza preventiva autorizzazione scritta. In caso di violazione si applica la penale di € 5.000,00 per ciascun soggetto, fatto salvo il maggior danno nei limiti previsti dalla legge.

16. OBBLIGAZIONE DI MEZZI E RESPONSABILITÀ

16.1 Obbligazione professionale — Salvo espressa previsione scritta, i servizi costituiscono obbligazioni di mezzi. Il Fornitore si impegna a svolgere le attività con diligenza professionale ma non garantisce il raggiungimento di specifici risultati economici, commerciali, organizzativi o produttivi.

16.2 Decisioni del Cliente — Il Cliente mantiene piena responsabilità delle decisioni assunte sulla base delle informazioni, analisi o raccomandazioni ricevute. L’attività del Fornitore non sostituisce il potere decisionale degli amministratori, dirigenti o responsabili del Cliente.

16.3 Materie professionali riservate — Salvo incarico separato affidato a professionisti abilitati, i servizi non costituiscono: consulenza legale; consulenza fiscale; revisione contabile; consulenza del lavoro; certificazione; consulenza sanitaria; progettazione tecnica riservata; consulenza in materia di sicurezza riservata a soggetti specificamente abilitati.

16.4 Responsabilità per dati del Cliente — Il Fornitore non risponde di conseguenze derivanti da: informazioni inesatte; dati incompleti; dati non aggiornati; omissioni del Cliente; istruzioni errate; applicazione parziale delle raccomandazioni; modifiche effettuate successivamente dal Cliente o da terzi.

16.5 Danni indiretti — Salvo dolo, colpa grave e responsabilità inderogabili, il Fornitore non risponde di danni indiretti o consequenziali, compresi perdita di profitto, perdita di opportunità commerciali, perdita di produzione, perdita di reputazione o mancati benefici attesi.

16.6 Limite complessivo — Salvo dolo, colpa grave e responsabilità non limitabili dalla legge, la responsabilità complessiva del Fornitore per danni diretti derivanti da uno specifico servizio non può superare il corrispettivo netto pagato o dovuto dal Cliente per il servizio dal quale il danno deriva.

16.7 Obbligo di mitigazione — Ciascuna Parte adotta misure ragionevoli per contenere le conseguenze di un eventuale inadempimento o evento dannoso.

17. FORZA MAGGIORE E IMPEDIMENTI

17.1 Eventi — Nessuna Parte è responsabile per ritardi o impossibilità determinati da circostanze estranee al proprio ragionevole controllo. Possono rientrare, a titolo esemplificativo: calamità; incendi; allagamenti; guerre; disordini; scioperi; emergenze sanitarie; provvedimenti dell’autorità; indisponibilità grave di reti; indisponibilità di infrastrutture; attacchi informatici non ragionevolmente prevenibili; indisponibilità improvvisa di persone chiave; impossibilità di utilizzare locali necessari.

17.2 Obblighi — La Parte interessata informa l’altra appena ragionevolmente possibile e adotta misure adeguate a ridurre gli effetti.

17.3 Prosecuzione — Quando possibile, le Parti possono concordare modalità alternative, attività da remoto o riprogrammazione.

17.4 Impedimento prolungato — Se l’impedimento supera il periodo stabilito dal Contratto e rende inutile la prosecuzione, il rapporto può essere sciolto secondo quanto previsto dal Contratto. Restano comunque dovute attività eseguite e costi non recuperabili.

18. REFERENZE, NOME, LOGO E CASE HISTORY

18.1 Autorizzazione — L’utilizzo identificabile della denominazione sociale, del marchio, del logo o del progetto del Cliente è subordinato alle autorizzazioni facoltative previste nel Contratto o ad altra autorizzazione scritta.

18.2 Mancata autorizzazione — In assenza di autorizzazione il Fornitore non utilizza elementi che consentano di identificare direttamente il Cliente come referenza commerciale.

18.3 Esperienze anonime — Resta consentito descrivere esperienze professionali in forma anonima e aggregata quando non sia ragionevolmente possibile identificare il Cliente o ricostruire informazioni riservate.

19. COMUNICAZIONI, MODIFICHE, CESSIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

19.1 Comunicazioni operative — Le comunicazioni operative possono avvenire mediante gli indirizzi utilizzati dalle Parti durante l’incarico. Il Cliente assicura che i recapiti comunicati siano corretti e ne comunica tempestivamente le variazioni.

19.2 Comunicazioni formali — Recesso, risoluzione, contestazioni formali e ulteriori comunicazioni per le quali il Contratto richiede forma scritta devono essere trasmesse con le modalità previste dallo stesso.

19.3 Cessione — Il Cliente non può cedere il Contratto senza consenso scritto del Fornitore. Il Fornitore può cedere crediti derivanti dal rapporto secondo la disciplina vigente e può trasferire il Contratto nell’ambito di operazioni societarie, nei limiti stabiliti dal Contratto e dalla legge.

19.4 Modifiche — Deroghe o modifiche alle condizioni del rapporto richiedono una manifestazione di volontà conforme alle modalità previste dal Contratto. La semplice tolleranza di un comportamento non costituisce rinuncia a un diritto.

19.5 Invalidità parziale — La nullità, invalidità o inefficacia di una disposizione non determina automaticamente l’invalidità delle restanti clausole. Quando possibile, la disposizione viene interpretata o sostituita in modo da preservarne la funzione economica nei limiti consentiti dalla legge.

19.6 Mancato esercizio di un diritto — Il mancato o ritardato esercizio di un diritto non costituisce rinuncia allo stesso.

19.7 Tracciabilità delle attività — Le Parti riconoscono l’utilità ai fini della ricostruzione dell’incarico della documentazione prodotta durante il rapporto, quali: e-mail; PEC; calendari; verbali; registri; timesheet; report; file; conferme di consegna; log tecnici; ordini di variazione. Tali elementi sono valutati secondo le regole applicabili in materia di prova.

20. LEGGE APPLICABILE, CONTROVERSIE E RECUPERO DEL CREDITO

20.1 Legge applicabile — Il rapporto è regolato dalla legge italiana.

20.2 Tentativo di composizione — Prima dell’instaurazione di un giudizio ordinario, le Parti tentano la composizione della controversia nelle modalità previste dal Contratto.

20.3 Mediazione — Quando prevista dal Contratto o dalla legge, le Parti possono ricorrere a un organismo di mediazione iscritto, secondo le condizioni contenute nel Contratto.

20.4 Azioni di recupero — Il tentativo di composizione o mediazione non impedisce al Fornitore di esercitare azioni cautelari, urgenti, monitorie o altre iniziative di recupero del credito quando consentite dalla legge.

20.5 Foro — Salve le competenze inderogabili previste dalla legge, si applica il Foro esclusivo di Como, come previsto nel Contratto.

21. REVISIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI

Le presenti Condizioni Generali Integrative sono identificate dalla versione: CGI-2026.03

Data di entrata in vigore: 01/10/2026

Rispetto alla versione CGI-2026.02 (in vigore dal 28/09/2026), la presente versione aggiorna esclusivamente l’Allegato 1: i punti 1 e 2, per comprendere i trattamenti svolti tramite la piattaforma SA Platform, e il punto 6, con l’aggiunta dei sub-responsabili Supabase, Cloudflare e Brevo. Nessun articolo delle CGI è stato modificato, rinumerato o rimosso. La CGI-2026.02 aveva introdotto, rispetto alla versione CGI-2026.01 (in vigore dal 29/07/2026): gli artt. 13.6, 13.7, 13.8 e 13.9 (informativa sull’uso di strumenti di intelligenza artificiale ai sensi dell’art. 13 L. 132/2025, dati del Cliente e addestramento dei modelli, esclusione su richiesta del Cliente, trasparenza nei documenti) e il nuovo art. 14.7 con il relativo Allegato 1 (nomina a responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR). Nessuna clausola preesistente è stata modificata, rinumerata o rimossa: tutti i riferimenti a singoli articoli della CGI-2026.01 restano validi per la CGI-2026.02 e per la CGI-2026.03.

Le modifiche successive saranno pubblicate mediante una nuova versione. La pubblicazione di una nuova versione non modifica automaticamente i contratti già sottoscritti, ai quali continua ad applicarsi la versione richiamata al momento della conclusione. Le versioni precedenti possono essere richieste a: Semplificazione Aziendale S.r.l., Via Giulini, 7 – 22100 Como (CO), PEC: semplificazioneaziendale@pec-mail.it

CLAUSOLE SOGGETTE AD APPROVAZIONE SPECIFICA

Quando le presenti CGI sono richiamate quale parte integrante del Contratto, il Cliente approva specificamente, mediante la sottoscrizione prevista nel Contratto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole espressamente richiamate nella relativa sezione di approvazione specifica.

Fine Condizioni Generali Integrative – Versione CGI-2026.03

ALLEGATO 1 — NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 GDPR

Il presente allegato regola, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), il trattamento dei dati personali effettuato da Semplificazione Aziendale S.r.l. (di seguito “Fornitore”), in qualità di Responsabile del trattamento, per conto del Cliente, in qualità di Titolare del trattamento, nell’ambito dell’esecuzione dei servizi di consulenza organizzativa oggetto del Contratto.

1. Oggetto e finalità. Il Fornitore tratta i dati personali dei dipendenti e collaboratori del Cliente esclusivamente per le finalità connesse all’erogazione dei Servizi concordati (a titolo esemplificativo: colloqui conoscitivi, rilevazione di ruoli e mansioni, predisposizione di organigrammi, mappature di processo, valutazioni organizzative, organizzazione e monitoraggio di attività, priorità, scadenze e indicatori tramite la piattaforma web del Fornitore «SA Platform», quando prevista dal Contratto), per la durata del rapporto contrattuale.

2. Natura, categorie di dati e interessati. Natura: raccolta, consultazione, organizzazione, conservazione, elaborazione. Interessati: dipendenti e collaboratori del Cliente. Dati: anagrafica e contatti, ruolo, mansione, dati organizzativi/di processo; per gli utenti della piattaforma SA Platform, anche account di accesso, attività assegnate, scadenze, evidenze di completamento, indicatori riferiti all’attività lavorativa e dati tecnici di utilizzo della piattaforma. Il Fornitore non tratta categorie particolari di dati (art. 9 GDPR) salvo istruzione scritta e documentata del Titolare.

3. Istruzioni del Titolare. Il Fornitore tratta i dati unicamente sulla base di istruzioni documentate del Cliente, comprese quelle su eventuali trasferimenti extra-UE, salvo obbligo di legge — nel qual caso ne informa il Cliente, ove non vietato per motivi di interesse pubblico.

4. Riservatezza. Il Fornitore garantisce che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riservatezza o siano soggette a un adeguato obbligo legale.

5. Misure di sicurezza (art. 32 GDPR). Il Fornitore adotta misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, tenuto conto di stato dell’arte, costi, natura, contesto e finalità del trattamento.

6. Sub-responsabili. Il Fornitore può avvalersi di sub-responsabili (es. fornitori di infrastruttura cloud e strumenti di intelligenza artificiale usati come supporto strumentale), previa autorizzazione generale concessa dal Cliente con l’accettazione del presente allegato ai sensi dell’art. 14.7. Il Fornitore vincola ciascun sub-responsabile, mediante contratto o accordo sul trattamento dei dati (DPA), ad obblighi in materia di protezione dei dati equivalenti a quelli previsti dal presente allegato. Il Fornitore informa il Cliente di modifiche riguardanti l’aggiunta o sostituzione di sub-responsabili, dando facoltà di opposizione. Elenco sub-responsabili attualmente in uso: Google Ireland Limited (Google Workspace — archiviazione e gestione documenti); Anthropic Ireland, Limited (Claude — strumenti di intelligenza artificiale generativa usati come supporto strumentale all’elaborazione e alla redazione); OpenAI Ireland Limited (ChatGPT — strumenti di intelligenza artificiale generativa usati come supporto strumentale); Fathom Video Inc. (Fathom — registrazione, trascrizione e sintesi delle riunioni in videoconferenza); Supabase Inc. (Supabase — database, autenticazione e archiviazione dei file della piattaforma SA Platform, con dati ospitati nella regione UE di Francoforte); Cloudflare, Inc. (Cloudflare — distribuzione e protezione dell’applicazione web SA Platform); Sendinblue SAS (Brevo — invio delle email di servizio della piattaforma SA Platform, come inviti, recupero password e notifiche). Eventuali trasferimenti di dati personali verso Paesi al di fuori dello Spazio economico europeo avvengono esclusivamente verso fornitori coperti da una decisione di adeguatezza della Commissione europea, come l’EU-U.S. Data Privacy Framework, o da clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione.

7. Assistenza al Titolare. Il Fornitore assiste il Titolare, con misure adeguate, nel dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati e nel rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR.

8. Notifica di violazioni. Il Fornitore comunica al Titolare, senza ingiustificato ritardo, ogni violazione dei dati personali di cui venga a conoscenza.

9. Cancellazione o restituzione dei dati. Al termine dei Servizi, il Fornitore cancella o restituisce, a scelta del Titolare, tutti i dati personali, salvo obbligo di conservazione per legge.

10. Audit. Il Fornitore mette a disposizione del Titolare le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto del presente allegato e consente attività di revisione, comprese ispezioni.

Fine Allegato 1